Art. 546 (1)
(1) "Aborto di donna consenziente.
Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. Si applica la disposizione dell'articolo precedente:
1. se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere;
2. se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno."