Art. 548 (1)
(1) "Istigazione all'aborto.
Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo prece dente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni."
(1) "Istigazione all'aborto.
Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo prece dente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni."