Art. 550 (1) 

(1) "Atti abortivi su donna ritenuta incinta.

Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurar le l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584. Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita."