Art. 555 (1)
(1) "Circostanza aggravante e pena accessoria.
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima par te e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.
Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria è perpetua."