Art. 559 (1) 

(1) "Adulterio.

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.(1)

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito. (2)"  

(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 126/1968 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.

(2) La Corte costituzionale con sentenza n. 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma terzo del presente articolo.