Art. 560 (1)
(1) "Concubinato.
Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie."
(1) La Corte cost., con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.