Art. 562 (1) 

(1) "Pena accessoria e sanzione civile.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della pro le.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione persona le." 

(1) La Corte cost., con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'il legittimità costituzionale del presente articolo.