Art. 563 (1) 

(1) "Estinzione del reato.

Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresì il reato:

1. la morte del coniuge offeso;

2. l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali."   

(1) La Corte cost., con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.