Art. 563 (1)
(1) "Estinzione del reato.
Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
Estinguono altresì il reato:
1. la morte del coniuge offeso;
2. l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali."
(1) La Corte cost., con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.