Art. 567 Alterazione di stato
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni. (1)
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 21 settembre-10 novembre 2016, n. 236 (Gazz. Uff. 16 novembre 2016, n. 46 – Prima serie speciale), ha di chiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un mas simo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.