Art. 568 Occultamento di stato di un figlio (1)
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello sta to civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (2)
Rubrica così modificata dall'art. 93, comma 1, lett. m), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Comma così modificato dall'art. 93, comma 1, lett. m), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.