Art.57 – Tesseramento dei soci e dei dirigenti degli associati alla FIPAV

1. Partecipano all'attività federale i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate indicati nell'elenco allegato alla domanda di affiliazione o di riaffiliazione, come previsto dal precedente articolo 6, comma 2 lettera c).

2. Per i soci e i dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate il tesseramento si concretizza al momento della presentazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione da parte della loro società o associazione sportiva tramite la modulistica predisposta dalla FIPAV.

3. Il tesseramento dei soci e dei dirigenti comporta l'obbligo del pagamento della relativa quota annuale da parte della società o associazione sportiva di cui sono componenti.

4. Il tesseramento dei soci e dei dirigenti delle società e associazioni sportive affiliate viene attestato da apposito documento, sottoscritto dal Presidente della Federazione e rilasciato dall'Ufficio Tesseramento FIPAV con un'efficacia temporale limitata ad una annata sportiva.

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