Art. 570-ter Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori (1) (2)
Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
(1) Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, a decorrere dal 16 settembre 2023.
(2) Per la sospensione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione, in conseguenza del reato previsto dal presente articolo, vedi l'art. 8, comma 3 bis, D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. c), n. 1), D.L. 15 settembre 2023, n. 123.