Art. 572 Maltrattamenti contro familiari e conviventi
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni (1).
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi (2).
[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici] (3).
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti quattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato (4).
(1) Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.
(2) Comma inserito dall'art. 9, comma 2, lett. b), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.
(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(4) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, lett. c), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.