Art. 58 Mezzi audiovisivi

1. I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale.

2. Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell'evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d'ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato laddove ritenute dal giudice stesso utili ai fini della decisione.

3. L'organo giudicante può, tramite l'ausilio della consulenza tecnica di un esperto, verificare che il materiale audiovisivo non sia stato oggetto di manomissione o, se opportuno ai fini probatori, procedere, sentite le parti, ad una sua elaborazione per migliorarne la qualità e la definizione.

4. L'organo giudicante dichiara inammissibile il materiale audiovisivo oggetto di manomissione e rinnova il contraddittorio dopo l'eventuale elaborazione tecnica prevista al comma 3.

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