Art. 6 – Dovere di riservatezza

1. L'agente sportivo ha l'obbligo di osservare, nello svolgimento dell'attività, tutte le norme di legge ed i regolamenti sportivi, posti a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni delle quali venga in possesso.

2. L'agente sportivo è tenuto, nell'interesse del proprio cliente, a mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni relative all'incarico ricevuto, eccettuati i casi in cui per legge sia tenuto a darne comunicazione e terzi.

3. L'obbligo di riservatezza va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, scaduto, risolto anticipatamente o non accettato.

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