Art. 6 Giunta nazionale

1. La giunta nazionale è composta da:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
d) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
e) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.
1 bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del Coni, di una federazione sportiva nazionale o di una Disciplina Sportiva Associata.
2. SOPPRESSO
3. Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.
4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.
5. SOPPRESSO
6. SOPPRESSO

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