Art. 61-bis. Circostanza aggravante del reato transnazionale (1)

Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-bis.1. 

(1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.