Art. 61. Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi abietti o futili;

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; (1)

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale; (2) (3)

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione; (4)

11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere. (5)

11-quinquies. l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. (6)

11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative. (7)

11-septies. l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifesta zioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni (8).

11-octies. l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. (9)

11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni (10).  

(1) Il precedente comma che recitava: "l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;" è stato così sostituito dall'art. 1, comma 7, della L. 15 luglio 2009, n. 94

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Successiva mente la Corte Costituzionale, con sentenza 5-8 luglio 2010, n. 249 (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale".

(3) A norma dell'art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94, la disposizione di cui a questo numero si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. La Corte Costituzionale, in via con sequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha successivamente dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)";

(4) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 20, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(5) Numero aggiunto dall'art. 3, L. 26 novembre 2010, n. 199.

(6) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e, successiva mente, così modificato dall'art. 9, comma 1, L. 19 luglio 2019, n. 69, a de correre dal 9 agosto 2019.

(7) Numero aggiunto dall'art. 14, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

(8) Numero aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 15 giugno 2019.

(9) Numero aggiunto dall'art. 5, comma 1, L. 14 agosto 2020, n. 113, a de correre dal 24 settembre 2020.

(10) Numero aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 4 marzo 2024, n. 25, a decorrere dal 30 marzo 2024.

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