Art. 62-bis. Circostanze attenuanti generiche (1)

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previ sti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. (2)

In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma. (3)  

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, è stato così sostituito dall'art. 1, co. 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7-10 giugno 2011, n. 183 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 1, co. 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato.

(3) Comma inserito dall'art. 1, co. 1, lett. f-bis) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125