Art. 62. Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2. l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (1);
3. l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità (2);
5. l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6. l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati (3) (4)
(1) Vedi l'art. 6, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
(2) Numero così sostituito dall'art. 2, L. 7 febbraio 1990, n. 19, in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 dicembre 1964, n. 111 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1965, n. 7), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente numero, nella parte in cui la disposizione stabilisce che attenua il reato «l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso», in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 20-23 aprile 1998, n. 138 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità della prima parte del presente numero, in riferimento all'art. 3 Cost.
(4) Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modifica zioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199; a norma dell'art. 92, comma 2-bis del suddetto D.Lgs. n. 150/2022, come modificato dall'art. 5-novies, comma 1 del citato D.L. n. 162/2022 le disposizioni del presente numero si applica no nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data del 30 dicembre 2022.