Art. 64 Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. I Giudici sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale.

2. Il Giudice sportivo nazionale è giudice di primo grado competente per i campionati e le competizioni nazionali nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND.

3. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.

4. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello.