Art. 67. Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circo stanze attenuanti

Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte; (1)

2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circo stanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può es sere applicata in misura inferiore ad un quarto. 

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.