Art. 69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti (1)
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo sol tanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indi pendente da quella ordinaria del reato (2).
[In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'articolo 63, valutata per ultima la recidiva(3) (4).]
(1) Vedi l'art. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modifiche, in L. 6 febbraio 1980, n. 15, in tema di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica; l'art. 8, L. 18 febbraio 1987, n. 34, sulla dissociazione dal terrorismo, e gli artt. 9-17, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e protezione di coloro che collaborano con la giustizia. (2)
(2) Comma sostituito dall'art. 6, D.L. 11 aprile 1974, n. 99, sulla giustizia penale. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, L. 5 dicembre 2005, n. 251.
La Corte costituzionale:
- con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (Gazz. Uff. 4 maggio 1994, n. 19 - Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma del presente articolo in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del presente articolo, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo; - con sentenza 5-14 giugno 2007, n. 192 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24 - Prima Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità del presente comma, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e sesto comma Cost.; - con sentenza 5-15 novembre 2012, n. 251 (Gazz. Uff. 21 novembre 2012, n. 46 - Prima Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, come sostituito dal citato art. 3, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale; - con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 105 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quar to comma, cod. pen.; - con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 106 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quar to comma, cod. pen.; - con sentenza 24 febbraio-7 aprile 2016, n. 74 (Gazz. Uff. 13 aprile 2016, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del pre sente comma, come sostituito dall'art. 3, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.; - con sentenza 12 aprile-22 maggio 2017, n. 120 (Gazz. Uff. 24 maggio 2017, n. 21 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di le gittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3, L. 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 Cost.; - con sentenza 21 giugno - 17 luglio 2017, n. 205 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza at tenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; - con sentenza 7-24 aprile 2020, n. 73 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 - Pri ma serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della re cidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; - con sentenza 25 febbraio-31 marzo 2021, n. 55 (Gazz. Uff. 7 aprile 2021, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del pre sente comma, come sostituito dall'art. 3, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; - con sentenza 26 maggio-8 luglio 2021, n. 143 (Gazz. Uff. 14 luglio 2021, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del pre sente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circo stanza attenuante del fatto di lieve entità sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; - con sentenza 18 aprile-12 maggio 2023, n. 94 (Gazz. Uff. 17 maggio 2023, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall'art. 3. L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'er gastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen; - con sentenza 21 giugno-11 luglio 2023, n. 141 (Gazz. Uff. 12 luglio 2023, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circo stanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma cod. pen. L'art. 15-quater, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modifica zioni, con la L. 22 dicembre 1980, n. 874, in materia di terremoti, così di spone: «Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del co dice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà. Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale».
(3) Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 11 aprile 1974, n. 99, sulla giustizia penale.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 1-6 aprile 1993, n. 140 (Gazz. Uff. 14 aprile 1993, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma e 31, secondo comma, Cost.