Art. 7 – Sostituzione del Presidente e dei Componenti - Regolamento per le procedure arbitrali della Lega Pallavolo Serie A
1. In caso di sostituzione del Presidente, la sostituzione comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
2. Quando per qualsiasi motivo, vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, le parti dovranno provvedere alla sostituzione secondo quanto è stabilito per la nomina dalla norma di cui all'art. 8 del presente regolamento. Qualora una delle parti non provveda alla sostituzione dell'arbitro entro 20 giorni dall'invito a procedere alla sostituzione rivolto dalla parte che vi abbia interesse o entro 20 giorni dall'invito rivolto dal Presidente del collegio arbitrale, alla sostituzione dell'arbitro o degli arbitri mancanti provvederà il Giudice di Lega.
3. Nel caso in cui un arbitro designato non si presenti a due sedute consecutive convocate dal Presidente, si intenderà decaduto. Qualora la parte non provvederà alla sostituzione entro 20 giorni dalla comunicazione circa l'intervenuta decadenza dell'arbitro dalle funzioni, alla sostituzione dell'arbitro provvederà il Giudice di Lega.