Art. 8 – Procedura - Regolamento per le procedure arbitrali della Lega Pallavolo Serie A

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione dandone comunicazione agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo almeno 5 gg. prima della riunione.

2. Il Collegio esperisce preliminarmente e necessariamente un tentativo di conciliazione.

3. Se le parti si conciliano viene redatto verbale sottoscritto dalle stesse, dagli arbitri e dai difensori eventuali; altrimenti il Collegio Arbitrale dispone sull'istruzione della controversia.