Art. 8 – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale e rapporti con gli organi di informazione


1. Le informazioni, circa la propria attività, diffuse dall'agente sportivo, attraverso qualunque canale di comunicazione e di pubblicità, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

2. Nei rapporti con i mezzi di informazione l'agente sportivo è tenuto a rispettare il dovere di riservatezza e di discrezione, e può fornire informazioni riguardanti il cliente solo con il consenso di quest'ultimo e sempre che non si tratti di fatti non divulgabili per altre ragioni.

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