Art. 8 Presidente del CONI
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale.
3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
3 bis. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle Discipline Sportive Associate
3 ter. Il Presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline Sportive Associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.