Art. 81 Poteri sanzionatori

1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui all'art. 90.

2. La Co.Vi.So.C. propone al Presidente federale di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

3. Il Presidente federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

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