Art. 83 - Omessa denuncia - FIPAV -
1. L'omessa denuncia degli atti di frode sportiva o di illecito sportivo è punita con la sanzione prevista rispettivamente per i responsabili ridotta della metà.
1. L'omessa denuncia degli atti di frode sportiva o di illecito sportivo è punita con la sanzione prevista rispettivamente per i responsabili ridotta della metà.
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