Articolo 134 Costituzione

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge2, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Mo- difiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'ar- ticolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989).

V. anche l'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale») (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953).

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