Articolo 34 Regolamenti

1. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento nazionale, federale e del presente statuto, può emanare regolamenti per il funzionamento della Lega Pro e per lo svolgimento dell'attività di sua competenza.

2. In particolare, il Consiglio Direttivo può emanare disposizioni regolamentari nei seguenti settori: 

a) attività agonistica;

b) tesseramento di calciatori, nell'ambito delle norme federali e per la parte di specifica competenza; 

c) attività promo-pubblicitaria, cessione dei diritti audiovisivi, radiofonici e di immagine;

d) esercizio del diritto di cronaca;

e) coperture assicurative;

f) impiantistica sportiva;

g) adempimenti specifici in capo alle società sportive, derivanti convenzioni o contratti commerciali e/o di sponsorizzazione, stipulati dalla Lega Pro nell'interesse delle società associate.

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