Articolo 79 Costituzione

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale .

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

(*) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 «Revi- sione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo 1992).

Utilizziamo i cookie per consentire il corretto funzionamento e la sicurezza del nostro sito web e per offrirti la migliore esperienza utente possibile.

Impostazioni avanzate

Qui puoi personalizzare le preferenze sui cookie. Abilita o disabilita le seguenti categorie e salva la tua selezione.

I cookie essenziali sono fondamentali per un sicuro e corretto funzionamento del nostro sito web e del processo di registrazione.
I cookie funzionali ricordano le tue preferenze per il nostro sito web e ne consentono la personalizzazione.
I cookie per le prestazioni monitorano le prestazioni del nostro sito web.
I cookie di marketing ci consentono di misurare e analizzare le prestazioni del nostro sito web.