Articolo 90 Costituzione

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.(*)

(*) V. anche le leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale» (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953) e 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costitu- zione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di pro- cedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989), nonché il «Regolamento parlamentare per i procedimenti d'ac- cusa» (approvato, con disgiunto atto di impulso, in identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989) (Gazz. Uff. n. 153 del 3 luglio 1989).

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