DISPOSIZIONI APPLICATIVE CONCERNENTI LE SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO NON PROMOSSE PER CLASSIFICA, MA AMMESSE D'AUTORITÀ AL CAMPIONATO Dl SERIE C - 2a DIVISIONE (C2)
I rapporti delle Società, di cui al presente punto, con calciatori e con le altre Società sono disciplinati dalla normativa prevista per le Società promosse per classifica in Serie C2, fermo restando che tutti gli atti compiuti fino alla data dell'ammissione in Serie C2 rimangono validi e fermo il rispetto del termine di 15 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione su C.U. della F.I.G.C. del provvedimento di ammissione, per la conferma, quali professionisti, dei calciatori già non professionisti e dei calciatori già giovani dilettanti, che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nella stagione precedente.
DISPOSIZIONI APPLICATIVE CONCERNENTI LE SOCIETA' RETROCESSE PER CLASSIFICA AL SETTORE DILETTANTISTICO E RIAMMESSE D'AUTORITA' IN SERIE C - 2a DIVISIONE (C2)
I rapporti delle Società, di cui al presente punto, con i calciatori e con le altre Società sono disciplinati nel modo seguente:
A) Fino alla data di pubblicazione sul C.U. della F.I.G.C. del provvedimento di riammissione si applicano le norme previste per le Società retrocesse per classifica nel Settore Dilettanti. Tutti gli atti fino a tale data compiuti sono fatti salvi.
B) Dalla data di pubblicazione sul C.U. della F.I.G.C. del provvedimento di riammissione:
b1) Decade il tesseramento dei calciatori professionisti il cui contratto si era già risolto a seguito della retrocessione e quello degli ex giovani di serie cui era stata fatta, nel termini stabiliti, l'offerta di primo contratto da professionista e pertanto essi, così come i calciatori professionisti già titolari di contratto scaduto al 30 giugno, sono liberi di stipulare nuovo contratto con la società riammessa ovvero con altra Società del Settore Professionistico, fermo il diritto, nel secondo caso, della Società già titolare dei precedente rapporto all'indennità di preparazione e promozione se spettante,
b2) Nulla compete alle Società in oggetto nel caso che i calciatori di cui al precedente punto b1 ) si tesserino per Società del Settore Dilettanti.
C) OpzioniecontroopzioniesercitatedaeneiconfrontidelleSocietàInoggettorestanocomunque disciplinate dalle norme relative alle Società retrocesse per classifica nel Settore Dilettanti.