INDENNITÀ Dl MANCATA OCCUPAZIONE

1. II calciatore, il cui rapporto contrattuale con una società del settore professionistico alla quale spetti l'indennità di preparazione e promozione sia cessato, ha diritto di percepire alla fine di ciascun mese dalla società medesima un importo pari a 1/12 del minimo di stipendio fissato annualmente dalle disposizioni relative ai rapporti economici fra società e calciatori tesserati.

2. L'importo di cui al comma 1 spetta dalla data di cessazione del rapporto fino a quella di stipula di un nuovo contratto con società professionistica o di tesseramento per società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti od a Federazione estera, ovvero di rinuncia, da parte della società, alla indennità di preparazione e promozione; e, in ogni caso, per un massimo di due stagioni sportive.

3. L'importodicuialcomma1spettaalcalciatoreindipendentementedalmomentodellarichiesta, nel rispetto del termine prescrizionale della fine della stagione sportiva cui la richiesta si riferisce.

4. II calciatore deve inviare, a mezzo raccomandata, richiesta scritta di pagamento alla società interessata e alla Lega cui questa aderisce, dichiarando che si trova nelle condizioni per godere del relativo diritto.

5. Ove la società non adempia al pagamento di quanto dovuto, la Lega cui la società stessa aderisce, ricevuta dal calciatore comunicazione scritta dell'inadempimento, provvede, ove l'inadempimento sussista, al pagamento in surroga della società rivalendosi coattivamente nei confronti di questa.

6. Il calciatore deve comunicare alla società e alla Lega cui questa aderisce l'avvenuta stipulazione di un nuovo contratto professionistico ovvero l'avvenuto tesseramento per società di Lega Nazionale Dilettanti o di Federazione estera.

7. La società ha l'onere di comunicare al calciatore e alla Lega cui aderisce la propria rinuncia alla indennità di preparazione e promozione.

8. L'importo dl cui al comma 1 è fissato, per le società retrocesse dal Campionato di C - 2a Divisione (C2), nella misura prevista per le società della medesima serie. Ove la società non adempia all'obbligo di pagamento, la Lega Nazionale Dilettanti non provvede al pagamento in surroga, ma la società, su mera attestazione della Lega Professionisti Serie C a seguito di richiesta scritta del calciatore e accertamento da parte della competente Divisione o Comitato della Lega Nazionale Dilettanti, decade dal diritto alla indennità di preparazione e promozione.

9. La corresponsione dell'importo di cui al comma 1 non integra l'ipotesi di retribuzione o emolumento di qualsiasi genere o natura, avendo per contro natura di contribuzione a concorso delle spese a carico del calciatore per il mantenimento della sua capacità e attitudine professionale e, come tale, prescinde dal precedente rapporto di lavoro che risulta, ad ogni effetto, cessato.