Norme transitorie e finali
I. Il Presidente della L.N.D., d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all'approvazione assembleare, si rendessero necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C. ai sensi dello Statuto Federale, nonché ai fini di coordinamento con le modifiche allo Statuto della F.I.G.C. approvate dall'Assemblea del 20 giugno 2011, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.
II. Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea della L.N.D., ed entra in vigore dal giorno del rilascio dell'approvazione da parte della F.I.G.C., ai sensi dello Statuto Federale.
III. Il comma 1 dell'art. 14 del presente Statuto limitatamente alla parte relativa ai Comitati provinciali di Trento e di Bolzano entra in vigore dal 1° luglio 2012.